Processo tributario telematico: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Processo tributario telematico: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con l’aggiornamento della guida fiscale dedicata al contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni anche sul processo tributario telematico.

In generale, l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, fino ad oggi facoltativo, è diventato obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a partire dal 1° luglio 2019.

L’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. deve avvenire previa registrazione delle parti processuali e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.

Come ricordato nella guida, il processo tributario telematico consente alle parti processuali di:

effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie

accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria si può accedere dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it), sul quale vengono pubblicate le informazioni relative alla fruibilità dei servizi.

Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. L’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Attenzione: la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, o il collegio se la questione sorge in udienza, possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, con provvedimento motivato.

Qualora negli atti del processo non sia stato indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e se lo stesso non è reperibile da pubblici elenchi, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le notifiche sono effettuate con le modalità tradizionali.

L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche di notifica e deposito non sussiste per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, i quali hanno comunque la facoltà di utilizzare le modalità telematiche, per notifiche e depositi, previa indicazione nel ricorso, o nel primo atto difensivo, dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

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