Definizione agevolata: cosa cambia in caso di soccombenza parziale

Definizione agevolata: cosa cambia in caso di soccombenza parziale

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019 ha disciplinato la cd. pace fiscale, che consente com’è noto ormai, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema nella recente e corposa circolare 6/2019 che affronta anche il caso della definizione agevolata nel caso di soccombenza parziale.

In generale, si ricorda che il comma 2-bis dell’articolo 6 del DL 119/2018 prevede che “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto:

per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale

in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”.

Come sottolineato nella circolare, si tratta di una disposizione a carattere ricognitivo che disciplina espressamente il trattamento applicabile nei casi di reciproca soccombenza del contribuente e dell’Agenzia delle entrate nell’unica o ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018.

Di conseguenza, considerato che le somme dovute dipendono dall’esito del giudizio e quindi dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso trovano applicazione sia la percentuale ridotta, stabilita per la soccombenza dell’Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del cento per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente.

Più precisamente, le percentuali andranno applicate sulla base dei seguenti criteri:

in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria provinciale, si applicherà il 40% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte;

in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, si applicherà il 15% sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e il 100% sulla restante parte.

Vediamo un esempio.

Se un contribuente ha integralmente impugnato un avviso di accertamento recante una maggiore imposta di 20.000 euro e la sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l’avviso di accertamento, confermando la pretesa in relazione a 15.000 euro, il valore della lite è comunque pari all’importo in contestazione, vale a dire a 20.000 euro. L’“importo lordo dovuto” per definire la lite sarà pari al quaranta per cento di 5.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) e al cento per cento di 15.000 euro (imposta confermata dalla sentenza), per un totale di 17.000 euro.

 

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