Spesometro, in arrivo nuove lettere

Spesometro, in arrivo nuove lettere

L’agenzia delle Entrate, nei prossimi giorni, invierà tramite Pec le lettere di compliance a quei contribuenti per i quali risultino delle anomalie tra le operazioni attive inserite nella dichiarazione Iva annuale 2018, relativa al 2017 (in generale, il volume d’affari), e i dati che i loro clienti hanno inviato all’Agenzia stessa con gli spesometri semestrali relativi al 2017 (scadenti il 16 ottobre 2017 e il 6 aprile 2018). A prevederlo è il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2018, n. 517020. Con il provvedimento n. 516923, poi, sono state fornite alle banche, agli uffici postali e agli agenti della riscossione le istruzioni su come riversare alla Banca d’Italia, entro il 31 dicembre 2018, gli importi che riscuoteranno dai contribuenti per l’acconto Iva 2018, in scadenza il prossimo 27 dicembre 2018. La comunicazione conterrà l’ammontare delle operazioni attive che non risultano riportate nella dichiarazione annuale Iva, in base al confronto dei dati dichiarati nel modello annuale (righi VE24, VE31, VE32, VE33, VE35, VE37 e VE39), già comunicati anche dal contribuente stesso con gli spesometri inviati per il 2017, con i dati, inviati alle Entrate dai propri clienti soggetti passivi Iva (con gli spesometri del 2017), dei loro acquisti di beni e servizi ricevuti, e con i dati delle operazioni attive effettuate dal contribuente stesso verso i consumatori finali e inviati con gli spesometri. Queste anomalie saranno rese disponibili anche alla Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici. Le informazioni di dettaglio relative ai suddetti confronti dovrebbero essere consultabili da parte di tutti i contribuenti, all’interno del loro cassetto fiscale e nel portale «fatture e corrispettivi», in base all’articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il contribuente, anche mediante gli intermediari, potrà richiedere ulteriori informazioni o segnalare alle Entrate «eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti» (via Pec o posta ordinaria). Se concorderà con le anomalie riscontrate dalle Entrate, invece, potrà «regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi», inviando una dichiarazione Iva integrativa a sfavore, pagando l’imposta evasa, i relativi interessi e beneficiando della riduzione delle sanzioni ordinarie, avvalendosi del ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Fonte: IlSole24ore

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