Ecobonus auto e moto al via. Le regole nel decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ecobonus auto e moto al via. Le regole nel decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ecobonus auto e moto, si parte. Il decreto del MISE contenente tutte le regole per l’accesso all’agevolazione, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019.

L’ecobonus riguarderà le auto di categoria M1, di prezzo non superiore a 50.000 euro, con ridotte emissioni di CO2, nonché le moto ed i motorini, e l’importo del bonus riconosciuto dalla concessionaria come sconto sul prezzo d’acquisto sarà maggiore nel caso di contestuale rottamazione del vecchio veicolo.

Per aver accesso all’ecobonus sarà necessario che il veicolo acquistato – o in leasing – non superi i 70 g/km di emissioni di CO2. Si avrà tempo fino al 31 dicembre 2021 per beneficiare dell’incentivo.

Con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale si apre la fase che consentirà ai concessionari di inserire sul sito del MISE dedicato l’ordine e la prenotazione dell’incentivo. La consegna del veicolo dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni.

Sarà riconosciuto per i veicoli dal costo non superiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e l’importo dello sconto sarà più generoso nel caso di contestuale rottamazione del vecchio veicolo.

Sono queste due delle regole previste dal decreto attuativo dell’ecobonus per auto e moto, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 ed in vigore – nei limiti di spesa previsti – fino al 31 dicembre 2021.

Per quel che riguarda le auto, il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2019 stabilisce che sono ammessi all’ecobonus i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 70 g/km.

L’ecobonus si applica anche all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e.

L’importo del bonus, riconosciuto mendiante l’applicazione di uno sconto dal rivenditore, sarà calcolato considerando il livello di emissioni e l’eventuale contestuale rottamazione di veicoli di classi Euro 1, 2, 3, e 4.

Sono gli articoli 3 e 4 del decreto attuativo a fissare le regole per calcolare l’importo dell’ecobonus riconosciuto.

In base a quanto stabilito dall’articolo 3, per i veicoli di categoria M1, qualora si consegni contestualmente all’acquisto un veicolo da rottamare, di classe Euro 1, 2, 3 e 4 sono riconosciuti i seguenti contributi:

6.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;

2.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

Il veicolo consegnato per la rottamazione dovrà essere intestato, da almeno 12 mesi, all’intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Nel caso di locazione finanziaria, dovrà essere intestato da almeno 12 mesi all’utilizzatore o ad uno dei familiari conviventi.

Inoltre, all’atto dell’acquisto, sarà necessario dichiarare espressamente che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, indicando altresì l’importo dello sconto applicato.

In assenza di rottamazione, sono riconosciuti i seguenti contributi:

4.000 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;

1.500 euro, per veicoli agevolabili che producono emissioni di CO2 superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.

Per quel che riguarda invece le moto, l’articolo 4 del decreto stabilisce che nel caso di consegna con rottamazione di un veicolo precedentemente immatricolato (omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi), l’importo dello sconto riconosciuto è pari al 30% del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa) fino ad un massimo di 3.000 euro.

In tal caso l’incentivo non spetta senza contestuale rottamazione del veicolo precedentemente posseduto.

Sarà il venditore a riconoscere il contributo statale, con uno sconto sul prezzo d’acquisto.

Non sarà il rivenditore ad anticipare la spesa bensì l’impresa costruttrice o importatrice del veicolo. Queste infatti dovranno rimborsare l’importo del contributo e recuperarlo successivamente nella forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Secondo quanto stabilito dal decreto attuativo, i venditori di veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, dovranno registrarsi sul sito predisposto dal MISE, inserendo i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo ricevuto, indicando anche l’importo versato a titolo d’acconto.

Entro centottanta giorni dalla prenotazione, i venditori confermano l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato ed il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.

Il venditore, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo, dovrà consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello dell’automobilista.

Ecobonus, detrazione per l’acquisto di colonnine di ricarica

L’incentivo all’utilizzo di auto elettrice ed ibride passa anche dalla possibilità di detrazione del costo per l’acquisto e la posa in opera di colonnine per la ricarica.

Il contribuente (soggetto passivo Irpef o Ires), per beneficiare della detrazione fiscale pari al 50%, dovrà effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o con gli altri sistemi di pagamento tracciabili disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241/1997.

Fatture, ricevute fiscali, di bonifico o altra documentazione idonea a provare la spesa dovranno essere conservate per eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni attuative dovranno essere disciplinate mediante apposito provvedimento delle Entrate.

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